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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1172
Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze

(1)

Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni portuali, si avvale di persone non appartenente alle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi è punito con sanzione amministrativa da lire 10.000 a...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 27 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, citata, a decorrere dal centonovantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore. L'

D.L. 21 ottobre 1996, n. 535. Provvedimento non presente in banca dati.
art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, disposizioni urgenti per i settori portuale e marittimo, convertito nella
L. 23 dicembre 1996, n. 647. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 23 dicembre 1996, n. 647
, ha poi sostituito l'art. 27, citato, ed ha, peraltro, confermato l'abrogazione, a decorrere dal 19 marzo 1995.

(2)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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