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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1162
Estrazione abusiva di arena o altri materiali

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'art. 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.549 ad € 9.296 ...

Note:
(1)

Le parole: «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 200.000» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 10, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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