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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1161
Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

(1)

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1993, n. 561, trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.

(2)

Le parole: «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono state così sostituite dalle attuali: «i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi» dall'art. 19, comma 2, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96. A norma dell'art. 20, comma 3, dello stesso provvedimento, tale disposizione entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

D.L.vo , n. 96. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo n. 96/2005 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005). L'
D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
art. 3, comma 2, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151
, ha poi sostituito in tutte le disposizioni di questo codice le parole: «aerodromo» e: «aerodromi» con le attuali: «aeroporto» e: «aeroporti». Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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