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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1186
Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con sanzione amministrativa da € 103 ad € 516 ...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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