Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1113
Omissione di soccorso

Chiunque, nelle condizioni previste negli artt. 70, 107, 726, richiesto dall'autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero alla estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre...

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?