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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1131
Uso di falso contrassegno d'individuazione

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione è punito con la reclusione fino a un anno.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa...

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