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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1118
Abbandono del posto

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

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