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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1121
Condizioni di maggiore punibilità

Nei casi previsti negli artt. 1112-1120 la pena è:

1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un...

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