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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1116
Abbandono abusivo di comando

Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da € 206 ad € 516 ...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

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