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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1115
Abbandono di pilotaggio

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'art. 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino ad € 516 (1).

...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

(2)

Si riporta qui l'art. 92:

«92. (Attribuzioni e obblighi del pilota). Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

«Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'art. 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

«Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave».

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