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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 702
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omessa custodia di armi

(Omissis) (1).

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 9 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203. La fattispecie è ora disciplinata dall'art. 20 bis, della L. 18 aprile 1975, n. 110, recante disciplina per il controllo delle armi, introdotto dal sopracitato art. 9.

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