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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 727 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

(1) (2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121. A norma dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell'applicazione di questo articolo, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

(2)

Le parole: «e commercio» sono state inserite dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 135.

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