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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 723
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da € 5 a € 103 (162, ...

Note:
(1)

L'ammenda originaria da L. 50 a L. 1.000 prevista al primo comma, da L. 500 a L. 5.000, prevista al secondo comma e fino a L. 500, prevista al terzo comma, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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