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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 734
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da € 1.032 a € 6.197 (162)...

Note:
(1)

L'ammenda originaria da L. 500 a L. 3.000 è stata aumentata di otto volte dall'art. 7 del D.L.vo C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, recante l'aumento delle sanzioni pecuniarie penali, successivamente aumentata di cento volte dall'art. 1 della L. 22 giugno 1956, n. 586, recante l'aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali panoramiche ed infine quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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