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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 708
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Possesso ingiustificato di valori

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 19 luglio 1968, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 370 del 2 novembre 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

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