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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 728
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da € 30 a € 516 (...

Note:
(1)

L'ammenda originaria da L. 300 a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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