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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 709
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516 (...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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