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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 713
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Misura di sicurezza

Il condannato per alcuna delle contravvvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (228 ss.).

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