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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 720
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Partecipazione a giuochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo (...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 5.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

L'art. 25 della L. 11 dicembre 1984, n. 848, recante provvidenze per l'industria armatoriale prevede che le disposizioni di questo articolo non si applichino alle navi da crociera in navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez.

(3)

Si veda la nota sub art. 718.

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