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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 718
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Esercizio di giuochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo (721) o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a €...

Note:
(1)

L'ammenda originaria non inferiore a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Si veda l'art. 25 della L. 11 dicembre 1984, n. 848, recante provvidenze per l'industria armatoriale di cui si riporta il testo:

«Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez».

(3)

A norma dell'art. 5, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1998, n. 30, le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.

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