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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 724
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Chiunque pubblicamente (2664) bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato ...

Note:
(1)

A seguito dell'accordo di revisione del Trattato Lateranense, intervenuto tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 ed in virtù del Protocollo addizionale facente parte integrante del predetto accordo, si considera non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato».

(3)

Le parole: «è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(4)

Le parole: «alla stessa pena soggiace chi» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 57, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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