
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare (
Questo articolo è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n. 159.
Per l'adempimento dell'obbligo scolastico si vedano gli articoli 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 8 della L. 31 dicembre 1962, n. 1859, recante istituzione e ordinamento della scuola media statale.
L'ammenda originaria fino a L. 300 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.
Per le contravvenzioni di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, previste da questo articolo, continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.
Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.
A norma dell'art. 4, comma 3, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, la competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15; 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205.