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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 706
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Commercio clandestino di cose antiche

(1)

(Omissis).

Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatto...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'articolo 13 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

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