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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 711
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

(1)

(Omissis).

Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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