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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 733
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

(1)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o...

Note:
(1)

Si veda il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.

(2)

L'ammenda originaria non inferiore a L. 1.000 è stata aumentata di otto volte dall'art. 7 del D.L.vo C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, recante l'aumento delle sanzioni pecuniarie penali, successivamente aumentata di cento volte dall'art. 1 della L. 22 giugno 1956, n. 586, recante l'aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali panoramiche ed infine quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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