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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 207
Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative...

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