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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 210
Trasmissione degli atti alle autorità competenti

Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare...

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