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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 275
Limitazione del debito dell'armatore

Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate ...

Note:
(1)

Le parole: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate» sono state inserite dall'art. 12, comma 1, del D.L.vo 28 giugno 2012, n. 111.

(2)

V. artt. 1229 e 2741 c.c.

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