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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 218
Pesca con navi da diporto

(1)

Alle navi da diporto è consentito l'esercizio della pesca, purché non a scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento.

Note:
(1)
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