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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 224
Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo

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1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 7, comma secondo, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 1988, n. 30. Si veda la L. 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, così come interpretata e integrata dalla L. 23 giugno 1977, n. 373; vedi pure la L. 19 maggio 1975, n. 169 sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere legale.
Non sono considerate nazionali le navi iscritte nei registri speciali delle navi locate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, recante norme regolamentari per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana. Per i rapporti tra Stati della CEE si veda il regolamento 7 dicembre 1992, n. 3577/92.

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