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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 298
Comando della nave in navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

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