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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 236
Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità

L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'art. 232, secondo comma, sia effettuata da...

Note:
(1)

Se trattasi di nave destinata alla navigazione marittima; Ministro per i trasporti se trattasi di nave destinata alla navigazione interna. L'art. 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, interventi correttivi di finanza pubblica, ha soppresso entrambi i ministeri ed ha istituito, in loro vece, il Ministero dei trasporti e della navigazione.

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