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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 292
Comando della nave

Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione (1).

Note:
(1)

Norme speciali sono dettate dalla legislazione in materia di navigazione da diporto.

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