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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 214
Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate

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Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive...

Note:
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