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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 234
Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione

(1)

Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento.

...

Note:
(1)

L'art. 15, lett. c) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, affida alle Regioni a Statuto ordinario il compito di iscrivere in apposito elenco le imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna.

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