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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 211
Conseguenze della scomparizione in mare

Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'art. 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse...

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