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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 227
Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.

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