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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 271
Pubblicità della dichiarazione

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità.

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si...

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