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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 291
Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria

Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell'art. 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore (1).

Note:
(1)

V. artt. 2206-2207 c.c.

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