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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 265
Dichiarazione di armatore

Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal...

Note:
(1)

Si veda la L. 24 luglio 1980, n. 488, divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima di cui si riporta il testo:

«1. Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

«Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione. Si applicano gli artt. da 3 a 9 della L. 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

«2. Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'art. 1 ad autorità straniere è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'amministrazione competente, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

«La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero».

Per le navi da iscrivere nei registri speciali delle navi locate, la richiesta di iscrizione tiene luogo della dichiarazione di armatore (art. 3 D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66, recante norme regolamentari per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana).

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