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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 260
Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie

Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati ...

Note:
(2)

V. art. 1111 c.c. e artt. 784-791 c.p.c.

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