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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 232
Cantieri e stabilimenti di costruzione

La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.

La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere inoltre eseguita in cantieri...

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