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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 908
Cattura del lavoratore

In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.

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