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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 941
Norme applicabili

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica (1).

...

Note:
(1)

Le parole: «in vigore nella Repubblica» sono state aggiunte dall'art. 14, comma 5, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 14, comma 6, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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