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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 981
Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo

L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o atterrato in regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso...

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