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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 916
Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'esercente

(1)

L'esercente ha facoltà, in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.

Tuttavia, in caso di cattura, di...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 31 gennaio 1991, ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo. V. artt. 2118, 2119 c.c.

V. anche la legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, nonché la L. 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori.

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