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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 909
Malattie o ferite del lavoratore

Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative...

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