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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 919
Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'esercente

(1)

In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volontà dell'esercente, è dovuta al lavoratore una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato ...

Note:
(1)

L'art. 4 della L. 29 maggio 1982, n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica dispone:

«Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile».

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