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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 928
Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile

L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio...

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