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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 974
Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga

(1)

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli artt. 482-487. Le stesse norme si applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 15, comma 2, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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